Sempre più automobilisti si rivolgono a noi per avere delucidazioni in merito a cosa fare quando hanno ricevuto una multa oppure una cartella esattoriale in seguito a contravvenzione stradale. Di seguito cerchiamo di fornire una serie di indicazioni standard su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme del CDS (Codice della strada)
1. IMPUGNAZIONE DEL VERBALE
Il verbale vi può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori al momento della contravvenzione (cd. contestazione immediata) oppure esservi notificato in un momento successivo, nel caso in cui la polizia o i vigili abbiano rilevato l’infrazione senza la vostra presenza materiale oppure erano nell’impossibilità di fermarvi.
Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venir notificato entro 90 giorni (tassativi) dall’accertamento a pena di nullità dello stesso; in caso di trasferimento di residenza non comunicato i 90 giorni decorrono dal momento in cui la polizia ha accertato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al PRA o la motorizzazione.
L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice tramite raccomandata a/r, al prefetto (commissariato del governo) del luogo della commessa violazione oppure per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata a.r.
L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria per confermare o respingere il ricorso.
In alternativa al ricorso al prefetto l’automobilista può fare ricorso contro il verbale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al giudice di pace del luogo della commessa violazione.Il ricorso va presentato personalmente oppure a mezzo del servizio postale, come previsto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n.98 del 2004).
All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente, pena il rigetto del ricorso
Consigli:
- a) controllate che il verbale vi sia stato notificato regolarmente entro 90 giorni dalla violazione;
- b) valutate sempre bene se esistono motivi validi e dimostrabili per contestare la multa; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c’è il rischio che il prefetto o il giudice di pace respingano il ricorso e la multa, inizialmente ridotta alla metà, venga raddoppiata;
- c) al ricorso vanno eventualmente allegate dichiarazioni di terzi, con fotocopie dei documenti di riconoscimento (sostitutive di atto notorio, redatte nelle forme previste dalla legge sulla semplificazione amministrativa), che possono servire da supporto alle vostre ragioni.
- d)Attenzione: il ricorso può essere presentato solo avverso il verbale notificato e non contro il preavviso di contravvenzione, che è il foglietto verde lasciato dai vigili sul parabrezza delle auto in sosta!
2.PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO
Il prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.
L’ordinanza-ingiunzione, con la quale viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere dell’esito di un ricorso sono (60+120+150)=330 giorni dal momento della presentazione del ricorso.
Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso.
Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l’annullamento per prescrizione.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione all’ufficio indicato sull’ingiunzione, in genere l’ufficio del registro.
Se non si è invece d’accordo con l’ingiunzione del prefetto, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere inoltrato al giudice con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere.
Consigli:
- a) guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomanadata AR del ricorso.
Per i 120 giorni entri i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la data in cui l’ingiunzione è stata emessa dal prefetto e non quella in cui è stata notificata all’automobilista. Particolare non di poco conto!
- b) Se si vuole fare ricorso contro l’ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.
3. LA CARTELLA ESATTORIALE
Se l’automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa.
L’art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale. .
Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.
E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all’ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l’errore, procedono all’annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all’ente esattore.
E se prima della cartella non è mai stata notificata alcuna multa?
La situazione non è di fatto così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l’ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell’avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L’ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell’avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.
Accade che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l’invito a ritirare l’atto presso l’ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l’atto viene restituito al mittente.
Domanda: Come si fa a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina nella cassetta postale? Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.
Domanda: E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?
Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l’automobilista riceve ugualmente la cartella con l’invito a pagare nuovamente la sanzione raddoppiata ma decuratata della somma versata, oltre agli interessi e alle spese di notifica.