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Giudice di Pace di Milano, sentenza 25 giugno 2009, n. 16075

E’ giuridicamente inesistente la notifica a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento d’infrazione al codice della strada allorché sia mancata la fase di competenza dell’agente notificatore, individuabile ex art. 12 c.d.s. nel funzionario dell’amministrazione o nel messo comunale, non potendo tale fase essere delegata ad altri soggetti, quali Poste Italiane S.p.A. (nella specie il Comune di Milano aveva delegato la fase di competenza dell’agente notificatore a Poste Italiane che, tramite il centro S.I.N. avevano poi spedito il verbale all’asserito responsabile).

 

Ci scusiamo del grave ritardo alla pubblicazione ed alle relative risposte degli ultimi post in bacheca dovuto ad un disservizio con la struttura che ci negava l’accesso alle vostre domande.

A tutte le altre, pervenute tramite posta elettronica, invece i tempi di risposta sono stati adeguati e ringraziamo ancora una volta tutti gli utenti per le bellissime parole spese per noi e per il nostro servizio.

In futuro per evitare problematiche ulteriori vi chiediamo, oltre a pubblicare se volete le domande in bacheca, di inviarci copia delle stesse anche all’indirizzo mail albertomauri@alice.it.

Considerato l’aumento considerevole degli utenti che quotidianamente ci sottopongono i loro casi abbiamo deciso di migliorare il servizio offerto dotandoci da settembre di una struttura maggiormente coinvolgente e che vi garantirà risposte ancora più veloci.

Vi ricordiamo che la valutazione preventiva è gratuita e non vincolante.

Nell’attesa dell’inaugurazione del portale vi auguriamo buone ferie.

Sempre più automobilisti si rivolgono a noi per avere delucidazioni in merito a cosa fare quando hanno ricevuto una multa oppure una cartella esattoriale in seguito a contravvenzione stradale. Di seguito cerchiamo di fornire una serie di indicazioni standard su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme del CDS (Codice della strada)


1. IMPUGNAZIONE DEL VERBALE

Il verbale vi può essere consegnato direttamente dagli enti accertatori al momento della contravvenzione (cd. contestazione immediata) oppure esservi notificato in un momento successivo, nel caso in cui la polizia o i vigili abbiano rilevato l’infrazione senza la vostra presenza materiale oppure erano nell’impossibilità di fermarvi.
Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venir notificato entro 90 giorni (tassativi) dall’accertamento a pena di nullità dello stesso; in caso di trasferimento di residenza non comunicato i 90 giorni decorrono dal momento in cui la polizia ha accertato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al PRA o la motorizzazione.
L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice tramite raccomandata a/r, al prefetto (commissariato del governo) del luogo della commessa violazione oppure per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata a.r.
L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria per confermare o respingere il ricorso.
In alternativa al ricorso al prefetto l’automobilista può fare ricorso contro il verbale, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al giudice di pace del luogo della commessa violazione.Il ricorso va presentato personalmente oppure a mezzo del servizio postale, come previsto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n.98 del 2004).
All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente, pena il rigetto del ricorso
Consigli:

  • a) controllate che il verbale vi sia stato notificato regolarmente entro 90 giorni dalla violazione;
  • b) valutate sempre bene se esistono motivi validi e dimostrabili per contestare la multa; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c’è il rischio che il prefetto o il giudice di pace respingano il ricorso e la multa, inizialmente ridotta alla metà, venga raddoppiata;
  • c) al ricorso vanno eventualmente allegate dichiarazioni di terzi, con fotocopie dei documenti di riconoscimento (sostitutive di atto notorio, redatte nelle forme previste dalla legge sulla semplificazione amministrativa), che possono servire da supporto alle vostre ragioni.
  • d)Attenzione: il ricorso può essere presentato solo avverso il verbale notificato e non contro il preavviso di contravvenzione, che è il foglietto verde lasciato dai vigili sul parabrezza delle auto in sosta!

2.PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO
Il prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale.
L’ordinanza-ingiunzione, con la quale viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere dell’esito di un ricorso sono (60+120+150)=330 giorni dal momento della presentazione del ricorso.
Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso.
Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l’annullamento per prescrizione.
Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione all’ufficio indicato sull’ingiunzione, in genere l’ufficio del registro.
Se non si è invece d’accordo con l’ingiunzione del prefetto, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere inoltrato al giudice con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere.

Consigli:

  • a) guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomanadata AR del ricorso.
    Per i 120 giorni entri i quali deve essere adottato il provvedimento del prefetto vale la data in cui l’ingiunzione è stata emessa dal prefetto e non quella in cui è stata notificata all’automobilista. Particolare non di poco conto!
  • b) Se si vuole fare ricorso contro l’ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.

3. LA CARTELLA ESATTORIALE

Se l’automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell’esecuzione forzosa.
L’art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale. .
Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.
E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all’ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l’errore, procedono all’annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all’ente esattore.
E se prima della cartella non è mai stata notificata alcuna multa?
La situazione non è di fatto così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l’ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell’avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L’ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell’avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.
Accade che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l’invito a ritirare l’atto presso l’ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l’atto viene restituito al mittente.
Domanda: Come si fa a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina nella cassetta postale? Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l’automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.
Domanda: E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?
Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l’automobilista riceve ugualmente la cartella con l’invito a pagare nuovamente la sanzione raddoppiata ma decuratata della somma versata, oltre agli interessi e alle spese di notifica.

Torna in Commissione giustizia, al Senato, il ddl sulle modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli L’Aula, il 30 maggio, ha infatti accolto la proposta del relatore relatore Salvi (Ulivo) in vista di un possibile accordo. Il testo stabilisce il diritto per entrambi i coniugi a mantenere il proprio cognome e la possibilità dei genitori di decidere quale dei due cognomi assegnare ai figli o se assegnarli entrambi. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente al primo cognome di ciascuno mentre ai figli successivi al primo è sempre attribuito lo stesso cognome del fratello maggiore. Il ddl stabilisce poi che il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. Tra le altre novità sono destinate a scomparire le indicazioni “ figlio legittimo” e “figlio naturale”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «figlio nato nel matrimonio» e «figlio nato fuori del matrimonio», e al figlio nato fuori dal matrimonio, riconosciuto contemporaneamente da ambedue i genitori, è attribuito il cognome scelto da entrambi. Invece in caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, il figlio assume il suo cognome. Le disposizioni sull’attribuzione del cognome ai figli si applicheranno a tutti i nati dopo la data della sua entrata in vigore legge a patto che che non abbiano fratelli più grandi. (31 maggio 2007)

I figli che lavorano ma guadagnano poco possono continuare ad essere mantenuti dai genitori. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ordinando il ripristino del mantenimento negato al figlio maggiorenne di una coppia separata dell’Emilia Romagna. Il ragazzo da qualche mese aveva un contratto di apprendista presso un albergo che però non gli consentiva di essere autosufficiente, ed intanto continuava a studiare presso un istituto alberghiero per ottenere un altro diploma. Secondo la Corte di Appello di Bologna il giovane non doveva più essere mantenuto dal padre in quanto aveva una fonte di reddito, e per questo la madre aveva fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha stabilito che “la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrare la totale autosufficienza economica”, in quanto non è sufficiente “il mero godimento di un reddito” per far cessare i doveri dei genitori verso i figli, almeno fino a quando i figli non siano economicamente autosufficienti. (05 marzo 2007)

Stretta nei confronti della raccolta di scommesse e del gioco illegale su internet. Con un decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 Gennaio 2007 ha previsto nuove disposizioni per oscurare il siti fuorilegge. In particolare i provider dovranno oscurare i siti e inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, ai soggetti non autorizzati. Chi non rispetta le nuove direttive rischia una multa da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. Il decreto rientra in una strategia di attacco all’illegalità su Internet di cui fa parte anche il decreto Gentiloni ancora non pubblicato.(04 gennaio 2007)

Confermata la multa ad un medico che aveva riposto alla chiamata urgente di un paziente.

 

 


 

 

L’uso del telefonino in auto è vietato anche al medico che deve rispondere alla chiamata urgente di un paziente. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso del Comune di Terni contro una sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato la multa inflitta ad un medico per aver utilizzato il cellulare durante la guida. Il medico aveva dichiarato che si trattava di una chiamata urgente di un paziente invocando lo stato di necessità, ed il Giudice di Pace gli aveva dato ragione. La Suprema Corte, invece, ribaltando la decisione di merito, ha confermato la multa ritenendo che il medico avrebbe potuto dare riscontro alla pur urgente chiamata non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma “dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale”.

 

 

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.9940/2007